Il fatto inerisce il diritto di un dipendente con contratto part time verticale, con prestazione lavorativa articolata su quattro giorni a settimana, a fruire dei tre giorni di permesso mensile di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992.
Una normativa specifica, che disciplini detta ipotesi, non si trova.
Nel caso del part time orizzontale, i giorni di permesso sono comunque tre e corrispondenti alle ore contrattualmente previste.
Più complessa risulta essere la situazione nel caso del part time verticale.
Nel tempo, Indap e Inps, sono intervenute con proprie circolari e le soluzioni proposte sono state diverse a seconda degli istituti previdenziali di riferimento.
Nel comparto pubblico, l’ INPDAP, con Circolare 10 luglio 2000, n. 34, punto 8, si è così espressa: “Permessi spettanti in relazione al rapporto di lavoro a tempo parziale
I benefici ex art. 33 spettanti al personale con rapporto di lavoro part time sono i seguenti:
PART TIME VERTICALE
- permesso giornaliero di due ore per ogni giorno di servizio prestato;
- permesso mensile di tre giorni ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate
PART TIME ORIZZONTALE
- permesso giornaliero ridotto in proporzione alle ore lavorate, (pertanto, nel caso di prestazione lavorativa inferiore alle 6 ore, il permesso giornaliero si riduce ad 1 sola ora);
- permesso mensile di tre giorni per intero”.
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Roma, 13 ottobre 2017
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