Part time verticale e permessi legge n. 104/1992

Una recente decisione della Cassazione, ci porta a riflettere sulla possibilità di riproporzionare i tre giorni di permesso ex lege n. 104/1992, nel caso di part time verticale.

5 Ottobre 2017
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Una recente decisione della Cassazione, ci porta a riflettere sulla possibilità di riproporzionare i tre giorni di permesso ex lege n. 104/1992, nel caso di part time verticale.
Il fatto inerisce il diritto di un dipendente con contratto part time verticale, con prestazione lavorativa articolata su quattro giorni a settimana,  a fruire dei tre giorni di permesso mensile di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992.
Una normativa specifica, che disciplini detta ipotesi,  non si trova.
Nel caso del part time orizzontale, i giorni di permesso sono comunque tre e corrispondenti alle ore contrattualmente previste.
Più complessa risulta essere la situazione nel caso del  part time verticale.
Nel tempo,  Indap e Inps,  sono intervenute con proprie circolari e le soluzioni proposte  sono state  diverse a seconda degli istituti previdenziali di riferimento.
Nel comparto pubblico, l’ INPDAP, con Circolare  10 luglio 2000, n. 34, punto 8, si è così espressa: “Permessi spettanti in relazione al rapporto di lavoro a tempo parziale
I benefici ex art. 33 spettanti al personale con rapporto di lavoro part time sono i seguenti:
PART TIME VERTICALE

  • permesso giornaliero di due ore per ogni giorno di servizio prestato;
  • permesso mensile di tre giorni ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate

PART TIME ORIZZONTALE

  • permesso giornaliero ridotto in proporzione alle ore lavorate, (pertanto, nel caso di prestazione lavorativa inferiore alle 6 ore, il permesso giornaliero si riduce ad 1 sola ora);
  • permesso mensile di tre giorni per intero”.

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