Enti locali in cerca di regole certe sul personale di società in house, aziende speciali ed istituzioni.
Il decreto sulle liberalizzazioni (dl 1/2012), infatti, estende ai predetti soggetti le «disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale» (art. 25, commi 1 e 2). Ma tali previsioni danno luogo a non pochi dubbi interpretativi.
Attualmente, in questa materia, gli enti locali sono principalmente soggetti a tre tipologie di vincoli.
In primo luogo, essi devono garantire la riduzione o il contenimento delle spese di personale: per gli enti soggetti al Patto di stabilità interno il riferimento è la spesa (impegni) relativa all’anno precedente, mentre per quelli non soggetti vale il dato relativo all’anno 2004 (art. 1, commi 557 e 562 della legge 296/2006).
Il secondo vincolo (che si applica a tutti gli enti locali senza distinzioni) comporta un divieto di assumere per gli enti nei quali la spesa di personale è superiore al 50% delle spese correnti.
Infine, le nuove assunzioni devono rispettare la regola del turnover, che consente nuovi ingressi solo in una certa proporzione rispetto alle cessazioni: anche in tale ambito la disciplina è differenziata per gli enti soggetti al Patto (per i quali il turnover è consentito nei limiti del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, con la sola eccezione degli addetti alla polizia locale, ma limitatamente agli enti nei quali il rapporto fra spese di personale e spese correnti non supera il 35%) e per gli altri enti (che possono applicare un criterio «per teste», ovvero assumere un nuovo dipendente per ogni cessazione intervenuta l’anno prima).
Per effetto dell’art. 25, comma 2, del dl 1/2012 cit., tali vincoli si applicano ora in modo diretto anche alle aziende speciali ed alle istituzioni. La decorrenza di tale previsione non è chiara. L’incipit della norma (che novella l’art. 114 del Tuel, inserendovi un nuovo comma 5-bis) recita «a decorrere dall’anno 2013», ma sembrerebbe riferirsi solo all’estensione, nei confronti dei medesimi soggetti, del Patto, in considerazione del fatto che ciò richiederà un apposito decreto ministeriale attuativo da emanare entro il prossimo 30 ottobre. Viceversa, per le norme in materia di personale pare più corretta la tesi dell’estensione immediata.
Quanto alle società in house, esse, in virtù di quanto previsto dal comma 1 dello stesso art. 25 (che introduce nel testo del dl 138/2011 il nuovo art. 3-bis), sono chiamate ad adottare specifici provvedimenti per adeguarsi alle medesime norme. Anche in tal caso, l’obbligo pare immediatamente cogente.
Al momento, non è chiaro se società in house, aziende speciali e istituzioni debbano applicare le regole sopra succintamente richiamate, per così dire, «atomisticamente», ovvero considerando ciascun soggetto come autonomo, o se invece occorra consolidare le relative spese di personale con quelle dell’ente o degli enti locali di riferimento.
La prima soluzione sembra più rispettosa del dato letterale delle norme, ma pone diversi problemi, considerata anche la presenza di discipline differenziate per i diversi tipi di enti. D’altra parte, il consolidamento è già espressamente previsto in relazione alla verifica del rapporto fra spese di personale e spese correnti con riguardo alle società (non quotate) a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività strumentali. La stessa Corte dei conti si è espressa a favore della secondo opzione con riferimento sia alle Unioni di comuni che alle stesse aziende speciali, anche se con pronunce non sempre concordi (basti pensare al recente parere n. 14/2011 della sezione autonomie, che esclude dall’obbligo di consolidamento ai fini della verifica del limite del 50% le partecipate indirette e gli organismi partecipati non societari).
Del resto, che la strada del futuro sia quello del bilancio consolidato è confermato anche dall’evoluzione in atto dei sistemi contabili, anche se a tal fine è prevista una fase sperimentale che durerà almeno due anni.
Matteo Barbero
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