La sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore qui esaminata (12 dicembre 2011, n. 992), affronta due aspetti legati alla definizione del trattamento economico del dipendente sospeso dal servizio per motivi di giustizia e successivamente prosciolto.
Benché la pronuncia in esame afferisca al rapporto di lavoro di un diverso comparto, i principi affermati sono assolutamente conferenti anche alla disciplina del comparto Regioni Autonomie locali, attualmente contenuta nell’art. 5, commi da 8 a 10, del vigente C.c.n.l.siglato l’11 aprile 2008.
Nel caso risolto dal tribunale salernitano, il ricorrente adisce la giustizia al fine di sentir dichiarare il proprio diritto alla restitutio in integrum per il periodo relativo alla sospensione cautelare dal servizio di natura facoltativa connessa alla sottoposizione a procedimento penale.
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