Massima
Per la pensione supplementare di vecchiaia si applica il regime dell’età pensionabile e quello di accesso attraverso le finestre vigenti nel momento in cui la prestazione viene richiesta, da individuarsi con riferimento alla gestione tenuta alla relativa liquidazione.
Fatto
La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto al ricorrente la pensione supplementare maturata con decorrenza dalla data della relativa istanza amministrativa senza applicare l’innalzamento dell’età pensionabile ed il cosiddetto regime delle finestre, secondo le scadenze introdotte dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, come invece ritenuto dall’INPS.
A fondamento della decisione la Corte territoriale ha addotto la considerazione che il diritto alla pensione supplementare costituisce un trattamento a sé stante rispetto alla pensione di anzianità già in godimento, cui non può applicarsi il regime introdotto dalla 24 dicembre 2007, n. 247, da interpretarsi come regime speciale non suscettibile di estensione.
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