Nel frattempo, la bozza elaborata dall’ufficio legislativo del ministero del Lavoro ha subito alcune variazioni.
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Ricordiamo che a decorrere da giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Parlamento avrà 60 di tempo per convertire il decreto in legge.
Reddito di cittadinanza
Nello specifico, con riferimento al primo titolo del provvedimento, che disciplina il reddito di cittadinanza, sono stati modificati:
– il primo comma dell’articolo 1 che, nel chiarire la distinzione tra reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza ora specifica che il livello essenziale delle prestazioni del Rdc verrà erogato nei limiti delle risorse disponibili;
– l’articolo 5, dedicato alla modalità di fruizione dei contributi. La disposizione chiarisce che il beneficio economico verrà erogato attraverso la Carta Rdc, che, in sede di prima emissione, ricalcherà le caratteristiche della carta acquisti e sarà gravata da un limite di prelievo mensile pari a 100 euro. Nella versione originaria del testo, il comma 7 poneva anche il divieto di utilizzo della carta per l’acquisto di beni e servizi provenienti dal gioco d’azzardo, pena revoca da beneficio. Tuttavia, nella versione aggiornata della bozza di decreto non c’è traccia di quest’ultimo limite;
– l’articolo 12, che reca le disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma. Sebbene in misura parziale, sono stati rimodulati i limiti di spesa per il Rdc, che sono ora previsti nella misura di 5.974 milioni di euro nel 2019 (a fronte dei 6.110 originariamente previsti), di 7.571 milioni di euro nel 2020, di 7.818 milioni di euro nel 2021 e di 7.663 a decorrere dal 2022 (a fronte dei 7.482 della bozza precedente).
Pensioni “quota 100”
Quasi nessuna modifica, invece, sul piano della disciplina della quota 100, contenuta nel secondo titolo della bozza di decreto legge. L’unica eccezione riguarda l’art. 23, che dovrebbe assicurare l’accesso all’anticipazione pensionistica al personale della pubblica amministrazione. In particolare, mentre il comma 2 della versione originaria dell’articolo prevedeva la stipula da parte delle PA di apposite convenzioni con gli istituti di credito per l’anticipazione delle somme, il nuovo comma 2, sebbene riconosca la necessità di trovare delle modalità che non comportino nuovi oneri a carico della finanza pubblica, non le individua né fa alcun riferimento a dette convenzioni.
Intoccate, invece le altre norme del decreto: confermata la misura dedicata in parte anche alle imprese che, in caso di assunzione di un potenziale destinatario del Rdc, di potranno beneficiare di sgravi contributivi secondo le forme e i limiti stabiliti dall’articolo 8.
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