Il dubbio di legittimità costituzionale era stato sollevato dal Tribunale ordinario di Monza, in funzione di giudice del lavoro, per aver l’art. 12, comma XII-septies, cit., ma con le modifiche apportate in sede di conversione, statuito l’onerosità del regime della ricongiunzione verso il regime dell’assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati presso gestioni alternative con decorrenza retroattiva dal 1° luglio 2010.
Il giudice di Monza assume, infatti, che l’efficacia retroattiva della disposizione contrasti con il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.) ed il principio del legittimo affidamento e non trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale.
Il giudice a quo argomenta che «la retrodatazione del termine ultimo di vigenza (al 1° luglio 2010) della possibilità di presentare domanda per la ricongiunzione gratuita, si appalesa irrazionale in quanto in alcun modo giustificata e crea una discriminazione fra soggetti che, vigente la stessa disposizione di legge, abbiano del tutto casualmente presentato la domanda prima e dopo tale data».
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