Per 2 anni a rischio il salario accessorio

Le Regioni

Marcello Serra 24 Ottobre 2011
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La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha apportato delle modifiche al documento approvato il 10 febbraio 2011 sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel Dl 78/2010, in materia di stabilizzazione finanziaria e riduzione dei costi della Pa. In particolare, nella seduta del 13 ottobre scorso, ha integrato le proprie linee guida anche alla luce degli interventi della Corte dei conti. Per gli emolumenti superiori a 90mila e 150mila euro la Conferenza ha rivisto la propria posizione uniformandosi a quanto previsto dalla circolare 12 della Ragioneria generale dello Stato (Rgs) dove si precisa che la contribuzione a carico del dipendente e dell’ente rimane invariata e quindi calcolata sul trattamento economico interamente spettante e cioè senza considerare le riduzioni introdotte dalla legge. Il documento diverge invece dall’interpretazione fornita dal ministero delle Finanze nella parte in cui il superamento del trattamento economico di competenza avvenga per effetto di erogazione di voci accessorie ex post nell’anno successivo a quello di riferimento. In particolare il pagamento in corso d’anno – per i soli anni 2012 e 2013 – di emolumenti di competenza di anni precedenti (dei soli anni 2011 e 2012) darà luogo a decurtazione qualora questi emolumenti, sommati alla competenza dell’anno cui gli stessi si riferiscono, concorrano a superare i tetti massimi previsti dalla normativa. In tal caso la relativa decurtazione – recita il documento – verrà operata in un’unica soluzione nel mese di pagamento dell’emolumento arretrato. Mentre, in base alla circolare, la parte di trattamento accessorio(come la retribuzione di risultato) corrisposta nell’anno successivo a quello in cui sono avvenute le prestazioni deve essere considerata di competenza dell’anno in cui viene erogata. Per quanto attiene il contenimento degli aumenti retributivi come da contratto nazionale del biennio 2008/9 la Conferenza conferma in toto quanto esplicitato dal ministero con la nota 96618 del 16 novembre 2010.

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