Per gli Enti virtuosi le capacità assunzionali si cumulano, per gli altri resta aperta la mobilità volontaria

I nostri esperti tentano di decifrare alcune delle indicazioni contenute in un documento redatto dalla Conferenza Stato-Città

6 Febbraio 2020
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In considerazione delle difficoltà nel quantificare le capacità assunzionali per la redazione del fabbisogno del personale per l’anno 2020, la Conferenza Stato-Città del 30 gennaio 2020 ha evidenziato, in uno specifico documento avente ad oggetto “Problematiche applicative dell’art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 – Assunzione di personale nei Comuni”, la necessità sia di avere chiarimenti da una circolare o Linee guida del Ministero competente, sia di spostare la data di operatività del decreto. In attesa che siano fornite le opportune delucidazioni e, soprattutto, che venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M., sembra opportuno tentare di decifrare alcune delle indicazioni contenute nel documento, approvato in Conferenza Stato-Città del 11 dicembre 2019, prima di eventuali sue modificazioni.
Il primo problema che si pone, non essendo stata abrogata la normativa precedente sulle assunzioni, è il tipo di correlazione esistente tra il D.P.C.M. e i vincoli assunzionali dettati dal comma 557 della legge finanziaria del 2007 e dalle disposizioni contenute nel d.l. 90/2014. Da una lettura sistematica delle norme, emerge che gli enti virtuosi – ossia coloro che hanno una percentuale inferiore alla tabella 1 – hanno una capacità assunzionale addizionale rispetto alla normativa vigente, mentre gli enti non virtuosi, ossia coloro che dovessero superare quella percentuale, avranno una limitazione alle assunzioni a tempo indeterminato rispetto alla suddetta normativa, restando ferma la possibilità di attingere ad altre forme di reclutamento a tempo indeterminato come la mobilità volontaria, nel limite della spesa del personale rilevata nel conto consuntivo dell’anno precedente.

La normativa vigente

Nella parte narrativa del D.P.C.M.  è richiamata la normativa vigente in tema di principi e vincoli sull’obbligo di una spesa del personale non superiore a quella media sostenuta nel triennio 2011-2013 (comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) ovvero, per i Comuni più piccoli, di una spesa del personale non superiore a quella sostenuta nel 2008…

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