Il primo problema che si pone, non essendo stata abrogata la normativa precedente sulle assunzioni, è il tipo di correlazione esistente tra il D.P.C.M. e i vincoli assunzionali dettati dal comma 557 della legge finanziaria del 2007 e dalle disposizioni contenute nel d.l. 90/2014. Da una lettura sistematica delle norme, emerge che gli enti virtuosi – ossia coloro che hanno una percentuale inferiore alla tabella 1 – hanno una capacità assunzionale addizionale rispetto alla normativa vigente, mentre gli enti non virtuosi, ossia coloro che dovessero superare quella percentuale, avranno una limitazione alle assunzioni a tempo indeterminato rispetto alla suddetta normativa, restando ferma la possibilità di attingere ad altre forme di reclutamento a tempo indeterminato come la mobilità volontaria, nel limite della spesa del personale rilevata nel conto consuntivo dell’anno precedente.
La normativa vigente
Nella parte narrativa del D.P.C.M. è richiamata la normativa vigente in tema di principi e vincoli sull’obbligo di una spesa del personale non superiore a quella media sostenuta nel triennio 2011-2013 (comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) ovvero, per i Comuni più piccoli, di una spesa del personale non superiore a quella sostenuta nel 2008…
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento