Per i segretari-direttori un taglio basta e avanza

Sezioni riunite: niente decurtazione per l’indennità da dg

Marcello Serra 10 Febbraio 2012
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Ai segretari comunali cui siano state conferite le funzioni di direttore generale non si applica il taglio della retribuzione del 10% prevista dall’articolo 6, comma 3, del dl 78/2010, per tutti coloro che rivestano incarichi pubblici.
Lo chiarisce definitivamente la Corte dei conti, sezioni riunite, con la deliberazione 3 febbraio 2012, n. 5. Dunque, per i segretari-direttori generali (figura che progressivamente si restringe ai soli comuni con oltre 100.000 abitanti e alle province) è operante solo un taglio stipendiale. Si tratta di quello del 5% sulla retribuzione eccedente i 90.000 euro, o del 10% sulla retribuzione superiore ai 150.000 euro, previsto dall’articolo 9, comma 2, sempre del dl 78/2010.
Alla limatura stipendiale dell’articolo 9, comma 2, del decreto, pertanto, non è legittimo si aggiunga anche quella prevista dall’articolo 6, comma 3.
Le sezioni riunite spiegano molto chiaramente le motivazioni del loro parere. A ben vedere, al segretario comunale incaricato delle funzioni di direttore generale spetta, secondo quanto prevede la contrattazione collettiva, un’eventuale compenso, che si aggiunge alle retribuzioni di posizione e risultato connesse alle funzioni di segretario.
Le sezioni riunite non hanno dubbio alcuno nell’affermare che l’indennità connessa all’incarico di direzione generale altro non è se non un corrispettivo avente natura retributiva, sebbene di portata ampiamente variabile, come in precedenza sancito dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 2/2009/QM.
Di conseguenza, la remunerazione per le funzioni di direttore generale non ha nulla a che vedere con i compensi per i titolari «di incarichi qualsiasi tipo» di cui si occupa l’articolo 6, comma 3, del dl 78/2010. Tale ultima norma, infatti, si riferisce ad incarichi non connessi a prestazioni di lavoro subordinato e, dunque, non remunerati con compensi aventi natura retributiva.
Come è noto, in precedenza la sezione regionale di controllo della Lombardia col parere 27 maggio 2011, n. 315 in merito all’applicabilità dell’articolo 6, comma 3, ai segretari comunali e direttori generali aveva espresso un avviso diametralmente opposto, a termini del quale l’espressione «incarichi di qualsiasi tipo» si dovesse riferire ad ogni genere di incarico, sebbene rientrante nelle prestazioni lavorative subordinate, regolate da contratti di lavoro. Sicché al contributo di solidarietà disciplinato dall’articolo 9, comma 2, si sarebbe aggiunto anche il taglio del 10%.
La sezione Lombardia aveva successivamente rivisto in senso diametralmente opposto la propria posizione, col parere 28 settembre 2011, n. 495. Ma, nel frattempo, altre sezioni regionali avevano abbracciato la visione restrittiva inizialmente proposta. Con la conseguenza che molte amministrazioni locali hanno applicato il duplice taglio ai segretari-direttori generali o hanno congelato quota parte delle loro retribuzioni.
Col parere delle sezioni riunite ogni equivoco o dubbio deve ritenersi risolto. Compreso il dubbio se l’articolo 6, comma 3, possa applicarsi ai dirigenti o titolari di posizioni organizzative, soggetti ai quali spetta una retribuzione di posizione connessa ad un incarico.
È evidente che a maggior ragione per questi soggetti il taglio del 10% non è operante, dovendosi applicare solo l’articolo 9, comma 2, del d.l. 78/2010.

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