Gli enti impegnati nell’organizzazione del censimento 2011 (sul quale si vedano anche i servizi a pagina 37) hanno pubblicato i bandi per il reclutamento dei rilevatori, esterni e interni. Diversi Comuni – anche di grandi dimensioni – nell’attribuzione dell’incarico ai rilevatori esterni prevedono la forma contrattuale della prestazione occasionale di cui all’articolo 2222, Codice civile. Il comportamento lascia spazio a diversi dubbi ed espone gli enti a rischi di evasione contributiva, dove l’attività svolta dai rilevatori esterni avesse i caratteri della collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile.
Perché si possa parlare di prestazione occasionale è infatti necessario che vengano rispettati innanzitutto i limiti imposti dalla legge Biagi (Dlgs 276/2003), rapporti di durata complessiva con lo stesso committente, non superiore a trenta giorni nell’anno solare e compenso percepito nell’anno solare non superiore a 5mila euro, e inoltre che l’attività sia svolta in completa autonomia, senza coordinamento (o minimo) con la struttura del committente, nessuna sottoposizione all’ingerenza del committente, senza inserimento nel ciclo produttivo: l’attività normalmente si esaurisce con un’unica prestazione a esecuzione istantanea. Al contrario, la Cassazione (sentenze n. 23897/2004, 5698/2002, 6298/88, 4546/88, 4353/87) ha fissato gli elementi che debbono ricorrere perché si possa configurare la collaborazione coordinata e continuativa:
• continuità: ricorre quando la prestazione perduri nel tempo e importi un impegno costante a favore del committente;
• coordinazione: intesa come un protratto inserimento nel l’organizzazione dell’impresa;
• personalità: si ha in caso di prevalenza del lavoro personale.
Come riportato sui bandi di selezione, l’attività dei rilevatori viene svolta in un periodo sempre superiore ai 30 giorni (da settembre a gennaio, da ottobre a giugno) con un evidente coordinamento con gli uffici comunali preposti. Infatti, i bandi indicano che i rilevatori operano «secondo le disposizioni del proprio coordinatore di riferimento», «nel rispetto delle esigenze organizzative e delle necessità dell’Ufficio comunale di censimento, «con tempi e modalità definite dal coordinatore di riferimento». In alcuni casi viene richiesto «un impegno giornaliero costante» e la «garanzia della presenza presso il Centro comunale di raccolta». A riguardo, l’Istat non prende posizione e nella circolare 6/2011 (punto 4.2) richiama genericamente i Comuni al rispetto delle norme vigenti in materia di conferimento di incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa.
L’ente che scelga quindi la prestazione occasionale invece che il contratto co.co.co rischia di subire sanzioni legate al mancato rispetto degli obblighi contributivi Inps (legge 335/1995). Inoltre è da rilevare che il rilevatore assunto come collaboratore godrebbe della copertura infortuni Inail completa, mentre come prestatore occasionale avrebbe la sola copertura assicurativa stipulata dall’Istat, limitata ai casi di morte e invalidità permanente.
Il rapporto di co.co.co è più oneroso per l’ente in quanto sconta il contributo previdenziale Inps (legge 335/1995) e la contribuzione Inail. Inoltre, dal punto di vista organizzativo, impone all’ente di predisporre un cedolino paga e il Cud, con l’applicazione dell’Irpef a scaglioni. Per il prestatore occasionale è invece prevista la semplice ritenuta d’acconto 20% con certificazione delle ritenute in carta libera.
Domenico Luddeni
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