Per i periodi di congedo parentale fruiti entro il terzo anno di vita del bambino l’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 prevede la corresponsione, in favore degli aventi titolo, di una indennità pari al trenta per cento della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i genitori, di sei mesi.
Nessuna indennità è dovuta per la parte residuale (4/5 mesi) del congedo predetto. Analogamente dicasi in caso di fruizione dell’intero congedo parentale (10/11 mesi) in periodi successivi al terzo anno di vita del bambino e, comunque, non oltre il compimento dell’ottavo anno dello stesso.
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