Per le province solo funzioni di ordinaria amministrazione

Marcello Serra 16 Dicembre 2011
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Qualunque sarà la scadenza effettiva entro la quale le regioni dovranno dirottare le funzioni provinciali a se stesse o ad altro ente, le province per il 2012 saranno costrette a svolgere solo le funzioni di ordinaria amministrazione, come fossero in periodo pre-elettorale o commissariate.La previsione di un termine legislativo, per quanto non perentorio, allo svolgimento delle funzioni delle province, le priva dello spazio temporale necessario per svolgere appieno le proprie funzioni.In termini più chiari, il bilancio di previsione del 2012, anche se accompagnato dal bilancio pluriennale e dalla relazione revisionale e programmatica, aventi un arco di efficacia di tre anni, non consente di certo l’assunzione di impegni che vadano oltre la data del 31 dicembre 2012, termine entro il quale le regioni dovrebbero spogliare le province delle loro funzioni.Le province potranno e dovranno, naturalmente, onorare gli impegni derivanti da atti gestionali e progetti, anche pluriennali, già stipulati e in corso di attuazione. Contratti come le utenze, le pulizie, le manutenzioni, gli abbonamenti, i canoni, riguardanti l’ordinario funzionamento, anche se di durata superiore all’anno che l’emendamento all’articolo 23 del d.l. 201/2011 concede alle province per esercitare le funzioni di propria competenza, restano ovviamente in piedi. Anche perché qualunque possa essere l’ente che subentrerà alle province, comune o regione, succederà in tutte le posizioni giuridiche attive e passive esistenti. Compresi contratti di appalto di opere pubbliche complesse e di lunga gestione e, naturalmente, i rapporti di lavoro dipendente.Risulta, invece, incompatibile con l’arco di vita operativa che la manovra Monti dà alle province assumere impegni di spesa e attivare nuovi rapporti contrattuali eccedenti la durata del 2012 o compiere qualificabili come di straordinaria amministrazione, quali vendita o acquisto di immobili, quotazioni azionarie, rinunce, transazioni, progetti pluriennali da rendicontare, che possano avere un impatto rilevante sul bilancio e sulla gestione. Allo stesso modo, non sarebbe compatibile con la disposizione normativa la stipulazione di convenzioni, accordi di programma, atti di consenso e anche di pianificazione, costitutivi di obbligazioni al di là della scadenza prevista.A nulla varrebbe osservare che il termine del 31 dicembre 2012 non è certo, che le leggi regionali potrebbero tardare e che la legge sostitutiva dello Stato potrebbe non essere mai emanata (anche perché certamente incostituzionale). Sia di diritto, sia di fatto l’articolo 23 limita da subito gli orizzonti operativi e gestionali delle province, che ovviamente non possono, anche per rispettare ovvie regole contabili proprie di qualsiasi ente destinato ad estinguersi, aprire posizioni e situazioni giuridiche eccedenti il proprio raggio di azione, ormai delimitato alla fatidica data del 31 dicembre 2012.

Luigi Oliveri

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