Permessi al padre con moglie casalinga

Nota Inpdap. Per i figli

Marcello Serra 18 Ottobre 2011
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Anche il padre può fruire dei riposi giornalieri previsti dall’articolo 40 del Testo Unico sulla maternità (decreto legislativo 151/01) nell’ipotesi di madre casalinga. Con la nota operativa 23/2011, infatti, l’Inpdap afferma che, sulla scia dell’interpretazione estensiva che scaturisce dagli indirizzi giurisprudenziali (si veda la sentenza del Consiglio di Stato 4293/08), è possibile riconoscere al lavoratore padre il diritto a fruire dei riposi giornalieri anche nell’ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo. L’ente di previdenza chiarisce che, trattandosi di permessi retribuiti, la fruizione degli stessi non ha alcuna incidenza ai fini dell’obbligo di versamento contributivo, che rimane immutato. Con lettera circolare 8494/09 il ministero del Lavoro, nell’intento di fare chiarezza, si è espresso in senso favorevole al riconoscimento dei riposi in capo al padre in tutte le ipotesi in cui l’altro genitore sia impegnato in attività lavorative che lo distolgono dall’assolvimento di tale compito. In quell’occasione il ministero ha richiamato la sentenza della Cassazione 20324/05. Il padre dipendente potrà quindi fruire dei riposi entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, in presenza di determinate condizioni opportunamente documentate (madre impegnata in accertamenti sanitari, cure mediche, concorsi pubblici eccetera) e, comunque, dal giorno successivo alla scadenza del congedo di maternità. In caso di parto plurimo è concesso al padre – nell’ipotesi di madre casalinga – il raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i tre mesi dopo il parto. Le ore di riposo giornaliero non fruite giornalmente, come di consueto, non potranno essere fruite successivamente.

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