Permessi legge 104: differenza tra familiare e disabile

La conoscenza della legge 104 del 1992 è ormai diffusa, anche se spesso si continua a fare confusione tra due situazioni che, invece, sono tra loro molto diverse: familiare e disabile. Questo è quanto affermato dai Consulenti del Lavoro

12 Luglio 2016
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I Consulenti del Lavoro rendono noto che:

La conoscenza della legge n.104/1992 è ormai diffusa, anche  se spesso si continua a fare confusione tra due situazioni che, invece, sono tra loro molto diverse: familiare e disabile.

La legge n.104/92 prevede, infatti, una serie molto ampia d’interventi nel campo sociale, scolastico e lavorativo, per permettere l’assistenza dei disabili e la loro inclusione  nel mondo del lavoro.

Per capire di fronte a quale tipo di agevolazione ci si trova davanti, è necessario comprendere qual è l’interesse che la legge tutela, il diritto all’assistenza o quello all’inclusione.

Nel primo caso, scopo dell’agevolazione è consentire che il disabile possa ricevere dal proprio familiare (la cui individuazione è regolata dalla legge) l’assistenza di cui necessita, sia nel quotidiano, che viene garantita dal diritto alla fruizione dei permessi mensili (frazionabili in ore), sia nei momenti più critici dove il diritto al permesso retribuito può arrivare fino a due anni (nella vita lavorativa del singolo lavoratore).

Le premesse appena fatte sono fondamentali, il diritto di cui gode il lavoratore non è proprio, ma solo riflesso, ecco perché deve essere sempre presente la correlazione tra il permesso e l’assistenza prestata al disabile.

Diritto riflesso, come appena detto, questo vuol dire che se la sua fruizione non avviene nell’interesse finale del disabile, siamo di fronte ad un abuso che, secondo giurisprudenza costante, costituisce giusta  causa per la risoluzione del rapporto di lavoro.

Nel secondo caso, i permessi sono riconosciuti a favore del lavoratore (che sia esso stesso disabile), per permettergli la conciliazione tra la vita lavorativa e la disabilità, si tratta di permessi di 3 giorni al mese (od in alternativa 2 ore al giorno di riduzione dell’orario). Il diritto tutelato è quello diretto del disabile. Si tratta di un diritto del lavoratore, di conseguenza non ci sono restrizioni, anzi l’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale della Pubblica Amministrazione) nei propri orientamenti, pur nel silenzio della norma e della giurisprudenza, qualifica incompatibili la fruizione del permesso orario (in riduzione dell’orario giornaliero) con istituti contrattuali che, invece, estendono l’orario suddetto (straordinario e reperibilità), con l’evidente intento di non comprimere il diritto del lavoratore ad una prestazione ridotta.

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