In particolare nella circolare si evidenzia che:
- la parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di:
- il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n. 76/ 2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di:
CONSULTA lo SPECIALE PRESENZE/ASSENZE del PERSONALE
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