Permessi legge 104: l’assistenza non deve consistere in una “contemplazione 24 ore su 24” dell’assistito

Assistere un infermo non significa stare in sua contemplazione 24 ore su 24, nè abdicare ai propri interessi. È quanto affermato da una recente sentenza della Corte di Cassazione.

19 Ottobre 2017
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Dalla lettura di una decisione assunta recentemente dai giudici della Cassazione, emerge che, con propria  sentenza, la Corte di Appello di Roma rigettava il reclamo proposto da una azienda che opera nella distribuzione della posta avverso la pronuncia del locale giudice del lavoro, che aveva accolto la domanda di un dipendente in relazione al licenziamento, a costui intimato previa contestazione, annullato con la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro e la condanna della società convenuta al pagamento dell’indennità risarcitoria, oltre che al rimborso delle spese di lite.
Secondo la Corte capitolina, l’unica circostanza provata riguardava l’erronea indicazione del domicilio da parte del dipendente, relativamente al luogo di residenza e di accudienza per assistenza al padre, portatore di handicap grave e con diritto altresì al congedo straordinario di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001 ed ai sensi dell’art. 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore. Dalla prova testimoniale era emerso che il padre dell’attore dimorava stabilmente in altro luogo, dove abitavano altresì lo stesso dipendente,  il suo coniuge e le figlie. Quanto alla contestazione, riguardante la pretesa mancanza di accudienza, la Corte distrettuale osservava, in primo luogo, come mancasse espressa contestazione del fatto, in quanto l’aver addebitato la mancata convivenza non comportava di per sè pure la contestazione della mancata accudienza, poichè in tal caso sarebbe stato necessario fornire maggiori precisazioni ed essendo evidente che assistere un infermo non comportava in alcun modo la presenza costante e continuativa a fianco dello stesso, tanto che la legge non lo prevedeva in alcun modo. In ogni caso, i tempi dell’assenza dell’incolpato dalla propria abitazione erano stati saltuari e limitati, mentre del tutto irrilevante appariva il fatto che egli durante tali assenze si occupasse anche di gestire la propria casa vacanze, ubicata in altro luogo (corrispondente a quello dichiarato come abituale residenza del padre, cui doveva essere prestata assistenza).

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