In ipotesi di coincidenza delle ferie programmate con permessi per assistenza al congiunto disabile, prevalgono quest’ultimi. Il ministero del lavoro con l’interpello n. 20 del 20 maggio 2016 ha specificato che qualora la necessità di assistenza al disabile si verifichi durante il periodo di ferie programmate o del fermo produttivo, il datore non può negare la fruizione del permesso e, quindi, questo comporterà la sospensione del godimento delle ferie. Deve, infatti, trovare applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze d’assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali.
Il Ministero afferma anche che il datore potrà verificare l’effettiva indifferibilità dell’assistenza (art. 33, c. 7 bis, Legge n. 104/92).
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