Alla luce delle modifiche recate dalla legge 30.12.2010 n.240 alla legge n. 476/1984, in materia di dottorato di ricerca, è possibile riconoscere i permessi per motivi di studio anche al lavoratore ammesso a corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca?
In materia, si ritiene opportuno precisare quanto segue.
Nei propri precedenti orientamenti applicativi, la scrivente Agenzia ha espresso perplessità in ordine alla possibilità che il dipendente, ammesso a corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, potesse beneficiare dei permessi per il diritto allo studio previsti dall’art.15 del CCNL del 14.9.2000.
A fondamento di tale posizione vi era la considerazione della circostanza che il dottorato di ricerca, pur rientrando tra i titoli di studio pur rientrando, su di un piano astratto e generale tra i titolo di studio universitari, rientranti nell’ambito applicativo dell’art.15 del CCNL del 14.9.2000, era oggetto, comunque, di una propria, autonoma e specifica disciplina.
Infatti, per la partecipazione ai corsi per dottorato di ricerca, era prevista l’aspettativa di cui all’art. 12 del CCNL del 14.9.2000, che rappresentava una forma di tutela specifica e forte riconosciuta sia dalla legge (Legge n. 476/1984 e successive modificazioni e integrazioni) sia dalla contrattazione collettiva (art. 12 del CCNL del 14.9.2000).
Pertanto, si riteneva che ai dipendenti a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca si applicasse esclusivamente la sopra richiamata disciplina della Legge n.476/1984 e dell’art.12 del CCNL del 14.9.2000.
Si trattava di una disciplina di indubbio maggior favore per il lavoratore in quanto il legislatore, in presenza dei necessari presupposti dallo stesso stabiliti, riconosceva allo stesso un vero e proprio diritto soggettivo alla concessione dell’aspettativa, con esclusione di ogni potere discrezionale del datore di lavoro in ordine sia all’accoglimento della richiesta a tal fine presentata sia in ordine alla determinazione della sua durata.
Tale precedenti indicazioni dell’ARAN devono essere rivisitate alla luce della circostanza che la regolamentazione della Legge n.476/1984, che rappresentava la cornice legale fondamentale di riferimento dell’istituto, è stata significativamente modificata dalle previsioni dell’art.19, comma 3, della Legge 30.12.2010 n.240.
Infatti, queste hanno disposto che:
a) il dipendente pubblico ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione;
b) non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca;
c) neppure hanno diritto al congedo straordinario i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, già beneficiando dell’aspettativa.
Per effetto di tali modifiche legislative, pertanto, sembra che sia stata sostanzialmente attenuata e limitata quella disciplina legislativa, specifica e indubbiamente di miglior favore per il lavoratore, che era posta a sostegno e giustificazione del precedente orientamento applicativo dell’ARAN in materia.
Conseguentemente, si ritiene che, attualmente, anche il dipendente pubblico ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, in alternativa al congedo straordinario, possa chiedere la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, di cui all’art.15 del CCNL del 14.9.2000, ove questi siano effettivamente funzionali al conseguimento del titolo.
Evidentemente, i permessi di cui si tratta potranno essere riconosciuti solo nel rispetto della percentuale quantitativa dei destinatari, del numero delle ore e degli altri criteri (anche di determinazione della priorità tra più aspiranti) e modalità di attribuzione stabiliti dal citato art.15 del CCNL del 14.9.2000, per la generalità dei lavoratori per il conseguimento degli altri titoli di studio.
Si coglie l’occasione per ricordare che i permessi per il diritto allo studio competono esclusivamente per la partecipazione alle lezioni e, quindi, per la relativa frequenza, o per sostenere gli esami relativi al corso di studio.
Conseguentemente, gli stessi non possono essere utilizzati per la preparazione di esami o mera attività di studio o per attendere ai diversi impegni che il corso può comporta (colloqui con i docenti, pratiche di segreteria, ecc.).
Ugualmente, è utile ricordare, relativamente alla certificazione per giustificare le ore di assenza, e conseguentemente concedere i relativi permessi, il comma 7 dello stesso art.15, dispone espressamente che i lavoratori interessati sono tenuti a presentare dapprima il certificato di iscrizione e, alla fine dei corsi, l’attestato di frequenza o partecipazione alle lezioni.
Tale regola non può non valere anche nel caso in esame.
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