Permessi per visite mediche: tutto da rifare?

23 Aprile 2015
Modifica zoom
100%

di L. Boiero (ilpersonale.go-vip.net 23/4/2015)

La normativa e la circolare n. 2/2014  del Dipartimento della funzione pubblica
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, facendo seguito alla legge n. 125/2013,  aveva emanato la circolare n. 2 del 17 febbraio 2014, recante come oggetto: “decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 125 del 30 ottobre 2013 – Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” – art. 4 comma 16 bis – assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici”.
L’art. 55-septies, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dalla citata legge, prevede che “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.”.

Continua a leggere l’articolo

 

8891610461

La giustificazione delle assenze negli enti locali

Guida rapida con casi pratici
• Congedo ordinario • Permessi retribuiti • Permessi brevi • Riposi compensativi • Recupero straordinario e banca delle ore • Malattia • Congedo di maternità e di paternità • Permessi e agevolazioni per l’assistenza ai portatori di handicap • Aspettativa per motivi personali • Diritto allo studio • Permessi sindacali Area dirigenti

» Acquista Subito

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento