Permessi per visite, terapie, esami tra circolari ministeriali e contrattazione collettiva

13 Maggio 2015
Modifica zoom
100%

di G. Crepaldi (ilpersonale.go-vip.net 13/5/2015)

Il nuovo testo dell’art. 55-septies, comma V ter, del d.lgs. 20 marzo 2001 n. 165, Testo unico del pubblico impiego, come introdotto dall’art. 16, comma 9, legge 15 luglio 2011, n. 111, e successivamente modificato dall’art. 4, comma 16-bis, d.l. 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha dato luogo ad alcune incertezze interpretative su cui si sono già pronunciate una circolare ministeriale e il giudice amministrativo.
Innanzitutto, la norma oggi prevede che nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.

Continua a leggere l’articolo

 

 

8891610461

La giustificazione delle assenze negli enti locali

Guida rapida con casi pratici
• Congedo ordinario • Permessi retribuiti • Permessi brevi • Riposi compensativi • Recupero straordinario e banca delle ore • Malattia • Congedo di maternità e di paternità • Permessi e agevolazioni per l’assistenza ai portatori di handicap • Aspettativa per motivi personali • Diritto allo studio • Permessi sindacali Area dirigenti

» Acquista Subito

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento