di G. Crepaldi (ilpersonale.go-vip.net 13/5/2015)
Il nuovo testo dell’art. 55-septies, comma V ter, del d.lgs. 20 marzo 2001 n. 165, Testo unico del pubblico impiego, come introdotto dall’art. 16, comma 9, legge 15 luglio 2011, n. 111, e successivamente modificato dall’art. 4, comma 16-bis, d.l. 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha dato luogo ad alcune incertezze interpretative su cui si sono già pronunciate una circolare ministeriale e il giudice amministrativo.
Innanzitutto, la norma oggi prevede che nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.
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