Pubblichiamo di seguito la prima domanda integrale, mentre nel link in calce di articolo sono consultabili tutte le FAQ pubblicate sinora.
Nel caso in cui un Ente abbia presentato domanda per il contributo come sede di segreteria vacante non convenzionata e risulti nell’elenco dei beneficiari, ai fini del mantenimento del contributo, è possibile entrare in una Convenzione di Segreteria già esistente costituita anche con Enti con più di 5mila abitanti? No. L’art. 1, comma 828, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 prevede che il contributo diretto a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali abbia come destinatari i comuni con popolazione fino a 5mila abitanti. In merito, l’art. 4, comma 1, del D.P.C.M. del 1° maggio 2023, rubricato “criteri di riparto per l’attribuzione delle risorse ai segretari comunali”, e specificatamente la lettera d) della disposizione cit., attribuisce il contributo in esame, secondo l’ordine indicato dalla norma, ai comuni aderenti ad una convenzione di segreteria, “purché aventi ciascuno una popolazione fino a 5mila abitanti, in tal caso si valutano i requisiti più favorevoli posseduti dalle amministrazioni che vi partecipano e il contributo è attribuito collettivamente agli enti partecipanti alla convenzione medesima ..”. Pertanto, ciascun comune aderente alla convenzione deve avere una popolazione fino a 5mila abitanti. Infatti, la segreteria convenzionata è considerata quale sede unica di titolarità del segretario.
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