Piani di legalità nei pubblici uffici

LEGGE ANTICORRUZIONE/ Per gli enti locali occorreranno specifiche intese in Unificata Codici di condotta, turnover dei dirigenti, incarichi ai raggi X

Marcello Serra 9 Novembre 2012
Modifica zoom
100%
Definizione di un piano e individuazione di un responsabile (di norma il segretario) per le attività di contrasto della corruzione. Adozione di un codice di comportamento dei dipendenti. Turnover dei dirigenti, specialmente nei settori più a rischio, e rafforzamento del contrasto ai casi di conflitto di interessi. Trasparenza e pubblicità sui conferimenti di incarichi discrezionali e sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi.Sono questi alcuni dei principali obblighi imposti dalla legge recante «disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», approvata in via definitiva dal Parlamento e già firmata dal capo dello stato (il testo è atteso in Gazzetta Ufficiale). Va chiarito fin da subito che tale provvedimento si applica a tutte le p.a. di cui all’art. 1, comma, 2, del dlgs 165/2011, ivi compresi, quindi, regioni, enti locali, nonché enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.Per gli enti territoriali, però, occorreranno specifiche intese, da raggiungere in Conferenza unificata entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, per definirne operativamente le modalità applicative.In primo luogo, andranno specificati tempi e modalità di definizione del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015. In base alla disciplina generale, il piano deve adottato dall’organo di indirizzo politico di ciascuna pa entro il 31 gennaio e deve contenere la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e l’indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. Esso dovrà essere coerente con le linee guida contenute nel piano nazionale anticorruzione approvato dalla commissione nazionale per la valutazione, l’integrità e la trasparenza della pubblica amministrazione (Civit), che è stata individuata come l’autorità nazionale in materia. Il piano, che andrà trasmesso alla regione interessata e al dipartimento della funzione pubblica, dovrà essere predisposto dal responsabile anticorruzione, che negli enti locali coinciderà, di norma e salva diversa e motivata determinazione degli organi di indirizzo politico, con il segretario. Quest’ultimo vede così ulteriormente rafforzate le proprie prerogative in materia di controllo, già fortemente ampliate (sul versante della regolarità amministrative e contabile) dal recente dl 174/2012.Nella sua nuova veste di responsabile anticorruzione, il segretario, oltre a predisporre il piano triennale, dovrà verificarne la concreta attuazione, curando anche la selezione e la formazione del personale destinato a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, assicurandone altresì l’effettiva rotazione. Per compensare tali maggiori responsabilità (e i connessi risvolti di natura disciplinare ed erariale per i casi di omissione di controllo), la nuova legge prevede che la revoca del segretario da parte del sindaco per gravi violazioni d’ufficio debba essere inviata dal prefetto alla Civit, che deve pronunciarsi entro 30 giorni. Decorso tale termine la revoca diventa efficace, salvo che l’autorità rilevi il suo collegamento con le attività di prevenzione anticorruzione.Gli enti locali dovranno anche adottare norme regolamentari relative all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici e dotarsi di un codice di comportamento che integri e specifichi quello generale che dovrà essere definito a livello nazionale. Il codice integrativo dovrà essere adottato, previo parere dell’organismo interno di valutazione (Oiv), sulla base dei criteri, delle linee guida e dei modelli predisposti dalla Civit ed una copia dovrà essere consegnata ai dipendenti all’atto della assunzione, con obbligo di sottoscrizione. Rafforzati, infine, gli obblighi di pubblicità e trasparenza, con riguardo, innanzitutto, agli esiti delle verifiche periodiche sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. Le pa dovranno anche trasmettere alla funzione pubblica, tramite gli Oiv, tutti i dati utili (compresi titoli e curricula) a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. La legge ha comunque delegato il governo ad adottare un decreto legislativo «per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti» e uno per normare in modo organico gli adempimenti pubblicitari a carico della p.a. L’esecutivo è stato anche delegato a emanare un provvedimento per il riordino della disciplina delle cause di incandidabilità, che dovrebbe vedere la luce in tempi brevi.Infine, vanno segnalate le modifiche apportate al Tuel per adeguare le relative disposizioni alle nuove fattispecie di reato introdotte.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento