Piano straordinario di assunzioni per il superamento del precariato nella PA

Il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha firmato la circolare n.3/2017 applicativa di quanto previsto dal decreto legislativo 75/2017 (Testo Unico del pubblico impiego) in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni.

24 Novembre 2017
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Il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha firmato la circolare n.3/2017 applicativa di quanto previsto dal decreto legislativo 75/2017 (Testo Unico del pubblico impiego) in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni.

Dal 1° gennaio 2018 le amministrazioni pubbliche avranno la possibilità di procedere al proprio piano straordinario di assunzioni per il superamento del precariato nella PA.

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Beneficiari

I  primi  due  commi dell’articolo  20 del d.lgs. n. 75 del 2017 costituiscono  i due  pilastri  portanti   della  possibilità  che  hanno  le amministrazioni di avviare procedure di reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-2020.

L’articolo  20, comma 1, consente  l’assunzione  a tempo  indeterminato del  personale  non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l’amministrazione che deve procedere all’assunzione: all’atto  dell’avvio delle procedure  di assunzione  a tempo  indeterminato il soggetto  potrebbe non essere  più in servizio;
b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all’assunzione, fatto salvo quanto si dirà per gli enti del SSN e gli enti di ricerca, almeno tre anni di servizio anche non continuativi;

Adempimenti preliminari e piano triennale dei fabbisogni

L’articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017 prevede che le procedure di reclutamento speciale ivi previste devono svolgersi in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria.

Le amministrazioni, anche ove intendano avviare le procedure di cui all’articolo 20 già a partire dal primo gennaio 2018 e comunque prima dell’adozione del piano dei fabbisogni o della scadenza del termine del suddetto articolo 22, appare opportuno che operino comunque una ricognizione del personale potenzialmente interessato e delle esigenze di professionalità da reclutare attraverso tali procedure.

A tal fine, è opportuno che le amministrazioni adottino in ogni caso un atto interno, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, in cui diano evidenza del personale in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20, distinguendo i destinatari del comma 1 da quelli del comma 2, e definiscano le ragioni delle loro scelte con riferimento all’an, al qua modo e al quando.

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