Il Dipartimento della Funzione pubblica è stato consultato per esprimere un parere sulla possibilità di applicare una disposizione legislativa che consente ai Comuni di trattenere in servizio i Responsabili di Servizi che svolgono funzioni dirigenziali e che sono attuatori di interventi previsti dal PNRR, anche se il Comune non dispone di personale di qualifica dirigenziale.
PNRR e la trattenuta in servizio di dirigenti
L’articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 137, riguarda l’efficienza della pubblica amministrazione e stabilisce che le amministrazioni, compresi i Comuni, possono trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, i dirigenti generali, anche apicali, dei dipartimenti o delle strutture corrispondenti, che siano attuatori di interventi previsti nel PNRR. Questa disposizione introduce una disciplina transitoria per consentire alle amministrazioni pubbliche di continuare ad avvalersi delle figure dirigenziali apicali coinvolte nell’attuazione dei progetti del PNRR, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati.
Il legislatore ha preso questa decisione in un momento particolare per la pubblica amministrazione, in cui è necessario bilanciare gli interessi di contenimento della spesa, il ricambio generazionale ed il perseguimento dell’interesse pubblico. È evidente che questa disposizione legislativa, che autorizza la permanenza in servizio del personale dirigenziale coinvolto nell’attuazione di interventi del PNRR, rappresenta una deroga al regime ordinario e deve quindi essere interpretata in modo rigoroso.
Per applicare questa norma, devono essere soddisfatti determinati presupposti, tra cui la qualifica dirigenziale della figura da trattenere e una valutazione della complessità e delle dimensioni organizzative della struttura interessata, che consenta di considerare l’incarico dirigenziale corrispondente a un livello dirigenziale generale o apicale. Inoltre, è importante sottolineare che la prosecuzione del rapporto di lavoro deve essere disposta dall’amministrazione in cui è inquadrato il dirigente che si intende trattenere.
Se il comune non dispone di dirigenti?
Nel caso di un Comune che non dispone di posti di qualifica dirigenziale e che ha conferito le relative funzioni ai responsabili degli uffici o dei servizi, la normativa in questione non può essere applicata. Infatti, la disposizione legislativa individua specificamente i dirigenti, in particolare i dirigenti generali, come destinatari diretti di questa possibilità di trattenimento in servizio. Il TAR Campania ha recentemente stabilito che l’attribuzione di funzioni dirigenziali non può essere considerata un incarico dirigenziale a tutti gli effetti, ma è necessario che tali funzioni siano accompagnate dalla posizione funzionale di livello dirigenziale nell’organigramma dell’ente.
La Corte di Cassazione ha sostenuto che un ufficio può essere considerato di livello dirigenziale solo se vi è una qualificazione espressa in tal senso negli atti di macroorganizzazione adottati dalla pubblica amministrazione. È infatti compito delle amministrazioni pubbliche definire le linee fondamentali degli uffici, individuando quelli di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi, nonché stabilire le piante organiche.
Pertanto, si può concludere che la disposizione che consente il trattenimento in servizio prevista dall’articolo 11 non può essere applicata nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale.
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