Arriva il modulo unico per trasferirsi da un fondo pensione a un altro. Con accordo 11 novembre, infatti, Covip e principali associazioni dei gestori di strumenti di previdenza completare (Ania, Abi, Assofondipensione, Assogestioni e Assoprevidenza) hanno approvato moduli standard per ogni tipo di fondi pensione, con il fine di facilitare ai lavoratori le operazioni di trasferimento mediante una semplificazione e una standardizzazione delle prassi dei fondi pensione.
La portabilità. È la modulistica che occorre per il diritto alla portabilità, ossia la possibilità per un lavoratore iscritti a un fondo pensione di muoversi all’interno del sistema di previdenza integrativa traslocando presso un altro fondo pensione (per esempio, in presenza di condizioni migliori in termini di costi e investimento). La portabilità è esercitabile decorso un biennio d’iscrizione; 12 mesi se si è iscritti a FondInps, cinque anni per i dipendenti pubblici. Va ricordato, però, che la Covip (si veda ItaliaOggi del 19 febbraio 2009) ha distinto le situazioni con riferimento alla posizione già maturata e al flusso di contributi futuri. E ha sostenuto che l’articolo 14 del dlgs n. 252/2005 che disciplina la portabilità si riferisce solo al trasferimento dei contributi accantonati e non anche a quelli ancora da conferire. Successivamente (si veda ItaliaOggi del 28 ottobre 2010) ha aggiunto che la stessa disposizione va interpretata nel senso di voler limitare, per il periodo indicato (due anni), solo il trasferimento della posizione maturata (quanto già accantonato) e non anche i flussi contributivi ancora da versare, che non costituiscono «posizione maturata», per concludere che la facoltà di modificare la destinazione dei flussi futuri di contributi, prima del biennio di permanenza, può essere esercitata a prescindere dal tipo di forma pensionistica «da» e «verso la quale» ci si vuole muovere (da fondo pensione negoziale a fondo pensione aperto o Pip e, viceversa, da fondo pensione aperto o Pip ad altra forma individuale o collettiva).
I nuovi moduli. I moduli si compongono di quattro sezioni. La prima contiene i dati dell’aderente (lavoratori iscritti a un fondo pensione), tra cui il codice aderente, il numero di adesione, la polizza o il contratto (sono dati obbligatori). La seconda sezione riguarda il fondo pensione di destinazione (quello verso il quale si intende trasferirsi); tra l’altro occorre indicare il numero dell’albo Covip e la descrizione. La terza sezione contiene le dichiarazioni dell’aderente, tra cui quella relativa all’anzianità di permanenza presso il fondo pensione, che è di due anni per tutte le tipologie di fondi pensione tranne che per FonInps (12 mesi) e per i dipendenti pubblici (cinque anni). L’ultima sezione, infine, è relativa al datore di lavoro la cui compilazione è obbligatoria per i lavoratori dipendenti aderenti in via collettiva o con versamento di trattamento di fine rapporto lavoro (tfr), con eccezione dei casi in cui il rapporto di lavoro o gli obblighi contributivi (a carico del datore di lavoro) siano cessati da più di un anno.
Daniele Cirioli
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