Massima
Il fatto che il lavoratore, per la sua posizione apicale, abbia la possibilità di modulare da un punto di vista organizzativo la propria prestazione, anche in relazione ai carichi di lavoro, alle modalità di fruizione delle ferie e dei riposi, non costituisce fattore di esclusione della responsabilità datoriale residuando pur sempre in capo al soggetto datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente lavoratore al quale connettere la responsabilità ex art. 2087 c.c. salva la ipotesi che la condotta del lavoratore si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile.
Fatto
Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento del ricorso del lavoratore ha dichiarato la illegittimità del licenziamento allo stesso intimato in data (per superamento del periodo di comporto) e condannato la datrice di lavoro al pagamento al dirigente della indennità supplementare liquidata in Euro 613.453,16, oltre accessori.
La Corte di appello di Milano, pronunziando sull’appello principale, ha rideterminato in Euro 569.635,08, oltre accessori, la somma dovuta a titolo di indennità supplementare.
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