L’art.11 CCNL 22/1/2004 ha aggiunto, all’art 4 del CCNL del 14.9.2000 il quale disciplina in generale il rapporto di lavoro a tempo parziale, il comma 2 bis, a mente del quale “I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione“.
Il conferimento di un incarico di posizione organizzativa ad un dipendente in part time è legittimo,allora, sulla base delle previsioni di cui al CCNL 22.1.2004, solamente negli enti privi di dirigenza. Emerge con chiarezza estrema nella norma anzidetta anzitutto il rinvio ad una necessità eventuale “…se necessario…”, e poi la imprescindibile individuazione oggettiva dell’esigenza organizzativa “parziale”.
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