Potere disciplinare sui segretari comunali: chi ha la competenza?

Pubblichiamo la risposta del nostro Esperto, Vincenzo Giannotti, ad un quesito formulato da un nostro abbonato in materia di potere disciplinare. In particolare il quesito verte sulla legittimità di delibere con cui alcuni enti ( unioni di comuni ) approvano convenzioni con uffici interdisciplinari.

22 Settembre 2017
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Pubblichiamo di seguito la risposta del nostro Esperto, Vincenzo Giannotti, ad un quesito formulato da un nostro abbonato in materia di potere disciplinare.

» Quesito

Si chiede un parere in merito alla legittimità di delibere con cui alcuni enti ( unioni di comuni ) approvano convenzioni con uffici interdisciplinari, in composizione monocratica e costituiti da dirigenti a tempo determinato – art.110 Tuel – al fine di esercitare le funzioni relative al procedimento disciplinare oltre che sui dipendenti e dirigenti dei comuni stessi anche sui segretari comunali dei comuni stessi i quali, invece, in base al decreto del 15.2.2011 del presidente dell’Unità di Missione sono soggetti esclusivamente al potere disciplinare dei Prefetti a livello territoriale.

» Risposta

In materia di procedimenti disciplinari le pubbliche amministrazione debbono fare riferimento esclusivamente alle disposizioni legislative, attualmente incise (dal 22/06/2017) dal d.lgs.75/2017. L’Art.55 al comma 1, TUPI precisa, infatti, come “Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all’articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2. La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione”.

L’art.55-bis prevede, inoltre, che:

comma 1 “Per le infrazioni di minore gravità, per le quali e’ prevista l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare e’ di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali e’ previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo”;

Comma 2 “Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione, individua l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità”;

Comma 3 “Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Premesso quanto sopra l’amministrazione è libera di determinare la competenza dell’ufficio dei Procedimenti Disciplinari, ossia se in forma monocratica o collegiale. Se a capo del citato ufficio vi sia un dirigente a tempo determinato, non dovrebbero esserci problemi di incompatibilità essendo lo stesso posto a capo del citato ufficio, come appare fuori da ogni dubbio di legittimità il fatto che vi sia una convenzione che affidi la titolarità dell’Ufficio ad un comune. In merito alla competenza dei procedimenti disciplinari sia per i dipendenti che per i dirigenti la stessa spetta al solo responsabile dell’ufficio dei procedimenti disciplinari ad eccezione della conclusione del procedimento disciplinare di competenza del Segretario Generale (o direttore generale) per le sole infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7 (mancata collaborazione con l’UPD), e 55-sexies, comma 3 (mancato esercizio o decadenza del procedimento disciplinare).

Infine, in merito alla sottoposizione dei segretari comunali ai procedimenti disciplinari, l’Unità di Missione del Ministero dell’Interno (ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali) con decreto del 03/08/2011 ha stabilito che le competenze per gli atti endoprocedimentali dei procedimenti disciplinari siano in capo al dirigente del settore “albo Nazionale” a livello nazionale, al Responsabile del servizio albo nella sua qualità di referente per l’istruttoria a livello regionale, mentre solo l’ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari è, a livello nazionale esercitato dal Presidente dell’Unità di missione, mentre a livello territoriale dai Prefetti delle province capoluogo di regione.

 

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