La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza, con il parere n.4 del 2 dicembre 2015, la posizione assunta dal Garante della Privacy in materia di gestione e controllo dell’e-mail aziendale.
L’Authority, con il provvedimento n.456 del 30 luglio 2015, ha infatti confermato le sue interpretazioni precedenti sugli obblighi ricadenti sul datore di lavoro in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Secondo quanto ribadisce il Garante, a conclusione del rapporto di lavoro, il datore deve disattivare e rimuovere gli account degli ex dipendenti, oltre che adottare sistemi automatici per informare i terzi e fornire indirizzi alternativi con cui far proseguire le comunicazioni con l’azienda. Non basta, quindi, ricorrere al “reindirizzo automatico” ad un altro account di posta aziendale operativo, ma è necessaria anche la disattivazione dell’account dell’ex dipendente per permettere al datore di accedere alle informazioni necessarie per la gestione della propria attività, contemperando alla “legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza da parte di dipendenti/collaboratori nonché dei terzi”.
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