Procedimento disciplinare: prove e controlli tecnologici (dati del datore di lavoro)

La Corte di Cassazione si esprime sul caso di due macchinisti che si rifiutano di condurre un treno-merci senza un secondo macchinista o almeno un agente abilitato alla guida. La questione sottoposta riguarda l’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 cod. civ.

27 Ottobre 2021
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La Corte di Cassazione sul caso di due macchinisti che si erano rifiutati di condurre un treno-merci senza un secondo macchinista o almeno un agente abilitato alla guida. La questione sottoposta riguarda l’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 cod. civ. Ordinanza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 15 ottobre 2021, n. 28353.

Massima

In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 Cod. civ., è legittimo, a fronte dell’inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore.

Fatto

La Corte di appello di Bologna ha respinto il gravame di Trenitalia S.p.A. e confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva annullato la sanzione disciplinare della sospensione per tre giorni dal lavoro e dalla retribuzione applicata a due macchinisti. per essersi gli stessi rifiutati, pur dopo averne ricevuto ordine scritto, di condurre un treno adibito al trasporto merci con il modulo di “equipaggio misto” (vale a dire con a bordo soltanto un Tecnico Polifunzionale Cargo) e, pertanto, nell’assenza di altro macchinista o agente abilitato alla guida;
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Trenitalia S.p.A. per vari motivi, tra cui i seguenti.
Con il primo motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 1453 c.c. e segg. e art. 1375 c.c., anche in connessione con l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di individuare nel caso in esame una causa di giustificazione putativa, sul rilievo che i due macchinisti avevano valutato, non superficialmente e senza fondamento, che la prestazione del servizio ad equipaggio misto potesse costituire un pericolo per sé e per gli altri e che fosse di conseguenza loro dovere rifiutarne lo svolgimento, trattandosi di motivi irrilevanti a giustificare l’inadempimento contrattuale in cui si era sostanziato il fatto oggetto di contestazione.

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Fonte Immagine: IStockPhoto

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