Procedura e fac simili di modulistica per la concessione e utilizzo dei permessi studio

I dipendenti interessati alla concessione dei permessi studio devono presentare la domanda all’ufficio competente, allegando il certificato di iscrizione al corso e, al termine dello stesso, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo

15 Novembre 2022
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I dipendenti interessati alla concessione dei permessi studio devono presentare la domanda all’ufficio competente, allegando il certificato di iscrizione al corso e, al termine dello stesso, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. Senza la presentazione di tali certificazioni, i permessi utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali; l’articolo 46, comma 9, dell’ipotesi di CCNL 2019-2021 prevede la possibilità, a richiesta del dipendente, di considerare i permessi non giustificati, anziché come aspettativa per motivi personali, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

Negli enti di medie/grandi dimensioni, in genere, per la concessione del beneficio è competente l’Ufficio Personale, mentre le singole fruizioni di ore studio vengono comunicate dal dipendente al proprio responsabile che, di volta in volta, le autorizza se compatibili con le esigenze di servizio.

Si allegano di seguito alcuni fac simili adattabili alle situazioni organizzative di ciascun ente:

Sulla base del grado di informatizzazione del processo di gestione delle assenze dei dipendenti, i moduli di richiesta potranno essere trasformati in form digitali su appositi portali.

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