Procedura veloce per individuare i posti in eccesso

Marcello Serra 19 Novembre 2011
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È la novità che più di tutte promette di avere impatto sulle dinamiche del pubblico impiego. La legge di stabilità interviene drasticamente sulla mobilità dei dipendenti delle amministrazioni prevedendo caratteristiche e procedure innovative rispetto al passato. La modifica all’articolo 33 del decreto legislativo 165/2001 vuole sottolineare ulteriormente la maggior autonomia datoriale rispetto alle scelte gestionali, dribblando, ancora una volta, le relazioni sindacali. Di cosa si tratta. L’articolo in esame era destinato a disciplinare le eccedenze di personale degli enti pubblici. La Riforma Brunetta (Dlgs 150/2009) aveva previsto un vero e proprio obbligo in capo al dirigente per individuare questo personale, precisando che un comportamento diverso avrebbe potuto essere oggetto di valutazione al fine della responsabilità per danno erariale. Dopo una precisa procedura i soggetti in eccedenza venivano collocati in disponibilità con ogni sospensione delle obbligazioni del rapporto di lavoro e il diritto, per ventiquattro mesi, ad una retribuzione pari all’80% dello stipendio in godimento. La novità. Dall’entrata in vigore della legge di stabilità, l’articolo 33 non disciplina però solamente le eccedenze di personale, ma anche le situazioni di soprannumero in relazione alle esigenze funzionali o alla «situazione finanziaria». È proprio quest’ultimo aspetto a destare qualche preoccupazione in più. Manca infatti qualsiasi ulteriore indicazione su quali circostanze un’amministrazione potrebbe far leva. La «situazione finanziaria» è una definizione talmente vaga che potrebbe essere utilizzata ad ampio raggio per motivare scelte di rilevante impatto. Il contesto. La verifica va effettuata ogni anno con l’obiettivo principale di favorire la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento di personale. Pertanto le amministrazioni dovranno procedere annualmente a questa ricognizione, senza peraltro dimenticare che il Dlgs 165/2001 chiede anche ai dirigenti di contribuire all’individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui sono preposti. La sanzione. La norma prevede due sanzioni. Innanzitutto, in base all’articolo 6 del Testo unico del pubblico impiego, l’amministrazione che non provvede alla ricognizione annuale dei posti in eccedenza o in soprannumero non può procedere ad assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. Su questo l’articolo 33 rincara la dose indicando che il divieto si estende ai rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere. In secondo luogo viene confermata l’eventuale responsabilità in capo al dirigente. La procedura. L’azione prende il via con una semplice informazione preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale di lavoro. Questo è l’unico coinvolgimento dei sindacati che, rispetto al passato, vengono di fatto relegati, almeno dal punto di vista procedurale, a meri spettatori nella procedura. Trascorsi dieci giorni da tale comunicazione l’amministrazione tenta di ricollocare totalmente o parzialmente il personale in soprannumero o in eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione, utilizzando anche forme flessibili di gestione del rapporto di lavoro (si pensi a una riduzione del tempo del lavoro). Con accordi preventivi è possibile collocare il personale anche in altre amministrazioni nel medesimo ambito regionale. I contratti nazionali potranno prevedere forme di trasferimento anche presso enti di altre regioni. Trascorsi novanta giorni dall’informazione sindacale preventiva e qualora le operazioni di ricollocamento di cui sopra non siano andate a buon fine, il personale viene inserito nelle liste di disponibilità. Il trattamento economico. Al personale viene corrisposto un trattamento pari al l’80% dello stipendio, con esclusione di ogni altro emolumento, per la durata di ventiquattro mesi. È garantito l’assegno famigliare, nei casi in cui sia spettante, ed il periodo è utile ai fini pensionistici. L’entrata in vigore. Le novità entrano in vigore dal 2012, in quanto contenute nella legge di stabilità per il prossimo anno, e non si applicano ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate.

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