Procedure di mobilità – Fase 3. Pubblicazione assegnazioni

È pubblicata l’assegnazione dei posti presso le amministrazioni pubbliche di destinazione ed è data evidenza dell’esito delle procedure con riferimento al personale degli enti di area vasta non ricollocato nella prima fase e nella seconda fase, come risultante dagli elenchi pubblicati sul portale “Mobilità.gov”.

3 Febbraio 2017
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È pubblicata l’assegnazione dei posti presso le amministrazioni pubbliche di destinazione ed è data evidenza dell’esito delle procedure con riferimento al personale degli enti di area vasta non ricollocato nella prima fase e nella seconda fase, come risultante dagli elenchi pubblicati sul portale “Mobilità.gov”.

Si rinvia al decreto del 31 gennaio 2017, ID 15856889, pubblicato nella sezione “Documenti informatici” del portale, al seguente link.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 e tenuto conto delle comunicazioni pervenute, ai sensi dell’articolo 5, del decreto di assegnazione del 30 dicembre 2016, ID 15629423, da parte delle città metropolitane e delle province, il Dipartimento della funzione pubblica ha proceduto all’assegnazione unilaterale del personale degli enti di area vasta non ricollocato nella prima fase e nella seconda fase.

Analogamente alla prima e alla seconda fase sono stati considerati i seguenti criteri:

  •  il personale comandato è assegnato all’amministrazione presso cui è in posizione di comando;
  • il personale di polizia provinciale è assegnato agli enti locali, con funzioni di polizia locale nel limite dei posti disponibili e quindi visualizzati nell’offerta, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. b), del D.M. 14 settembre 2015. Per il restante personale di polizia provinciale la ricollocazione avviene secondo i criteri previsti per i dipendenti in soprannumero tenuto conto della preferenza espressa in merito al mantenimento o meno del profilo di inquadramento.

La procedura segue, inoltre, i seguenti criteri generali:

  • priorità ai dipendenti degli EAV capoluogo di regione, rispetto ai dipendenti degli EAV NON capoluogo di Regione;
  • assegnazione in base alle preferenze: in caso di più preferenze per lo stesso posto l’assegnazione avviene seguendo la graduatoria dei dipendenti;
  • precedenza, per i posti nelle sedi di lavoro collocate nell’ambito territoriale della città metropolitana di Roma capitale, ai dipendenti della Città metropolitana di Roma capitale e per i posti nelle sedi di lavoro collocate nei Comuni capoluoghi di regione, ai dipendenti delle relative province o città metropolitane, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), del D.M. 14 settembre 2015.

Sono stati, altresì, utilizzati i seguenti criteri:

  • assegnazione prioritaria dei dipendenti in soprannumero alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • assegnazione, nell’ambito delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 425, della legge 190/2014, con priorità per il Ministero della giustizia;
  • assegnazione dei dipendenti in soprannumero alle amministrazioni più vicine alla sede di servizio

L’assegnazione tiene conto delle seguenti richieste di modifica dell’offerta pervenute dopo la pubblicazione del decreto di assegnazione del 30 dicembre 2016.

01.02.2017

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