di R. Squeglia (ilpersonale.go-vip.net 21/3/2014)
La riforma del sistema disciplinare introdotta col d.lgs. n. 150/2009 (c.d. Decreto Brunetta) recava, all’art. 67 comma 1, ultimo periodo, la perspicua definizione di quelli che erano gli obiettivi cui era volto l’intervento legislativo sull’ordinamento disciplinare delle pubbliche amministrazioni e cioè il“…fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo.”
Il primo, più immediato e diretto strumento per assicurare il perseguimento degli obiettivi posti dalla norma, è stato l’inasprimento delle ipotesi sanzionatorie connesse alla rilevazione delle presenze ed ai casi di infrazione alle disposizioni impartite dalle singole amministrazioni a tal fine.
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