Inoltre, il 24 settembre 2018, sono entrate in vigore le linee di indirizzo previste dall’articolo 6-ter del d.lgs. 165/2001, emanate da parte della funzione pubblica per disciplinare il nuovo sistema della programmazione dei fabbisogni. Le predette linee di indirizzo affermano che il nuovo concetto di “dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile” e non più in un elenco di personale. Le linee di indirizzo aggiungono, ancora, che “nell’ambito di tale indicatore di spesa potenziale massima” le amministrazioni “potranno coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”.
In buona sostanza, il citato articolo art. 22 comma 15 del decreto di riforma del pubblico impiego (Decreto Madia), come specificato anche dai magistrati contabili (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Puglia, deliberazione n. 42/2018) ha reintrodotto, ancorché per un periodo limitato, le progressioni verticali, attraverso la previsione di concorsi interamente riservati al personale interno, così come previsto dalla previgente normativa (ante Riforma Brunetta), piuttosto che mediante riserva di posti in concorsi pubblici.
Progressioni verticali: ancora un intervento dei giudici contabili
Come tenere in considerazione il piano dei fabbisogni, lo strumento per individuare le esigenze di personale allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa
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