La questione
Secondo gli atti del concorso, non specificati diversamente, la valutazione psicoattitudinale dovrebbe essere condotta solo nei confronti dei candidati che sono stati dichiarati idonei nella fase precedente, ossia la prova scritta. Il ricorrente, tuttavia, è stato escluso sulla base del risultato della prova psicoattitudinale. Il ricorrente ha contestato il metodo di calcolo utilizzato per stabilire il superamento della prova psicoattitudinale, specificamente il calcolo della media aritmetica ridotta della deviazione standard.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto il ricorso, motivando che la valutazione psicoattitudinale, secondo quanto indicato dagli atti di concorso e confermato dai documenti forniti dal comune, è stata eseguita correttamente solo nei confronti dei candidati idonei alla fase scritta. Inoltre, il tribunale ha ritenuto che non vi fossero ragioni sufficienti per deviare da questa interpretazione dei criteri.
Questa sentenza riflette una prassi comune nei concorsi pubblici, dove la trasparenza e l’adeguata comunicazione dei criteri di selezione sono essenziali per garantire equità e legalità nel processo di selezione. Inoltre, evidenzia l’importanza di rispettare le specificazioni iniziali degli atti di concorso, evitando interpretazioni che potrebbero causare inutili sprechi di risorse amministrative. Il caso mette in luce anche l’importanza del rispetto dei criteri di economicità e efficienza nella gestione della pubblica amministrazione.
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