Percorso privilegiato per la mobilità dei dipendenti delle province. Tra i vari ritocchi apportati dalla camera al dl 90/2014, spicca la previsione secondo la quale le risorse del fondo di sostegno ai processi di mobilità sono, in sede di prima applicazione, destinate, oltre che agli uffici giudiziari, anche alla «piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56». Insomma, la legge di conversione indica di utilizzare in via prioritaria le risorse del fondo non solo per agevolare i trasferimenti dei dipendenti pubblici verso gli uffici giudiziari, ma anche per agevolare i futuri processi di mobilità dalle province verso gli enti che subentreranno loro nell’esercizio delle funzioni. Per la verità, di questa disposizione non c’era affatto bisogno. Infatti, l’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 56/2014 prevede che «il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all’ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale». Dunque, la legge Delrio già contiene lo strumento per assicurare all’ente di destinazione il finanziamento della spesa per il personale proveniente dalle province. Sulla mobilità obbligatoria, il testo della legge di conversione chiarisce meglio che nell’ambito della medesima amministrazione i dipendenti possono essere trasferiti da una sede all’altra, purché nel raggio di 50 chilometri. Allo scopo, non sarà necessaria alcuna specifica motivazione. Infatti, si esclude di applicare l’articolo 2013, comma 1, terzo periodo, del codice civile, a mente del quale il lavoratore «non può essere trasferito da una unità produttiva a un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive». La mobilità obbligatoria svincolata dall’obbligo di motivazione ed entro il raggio dei 50 chilometri potrà avvenire anche tra amministrazioni pubbliche diverse, previo accordo tra loro. Per il decreto del ministro della funzione pubblica finalizzato a determinare i casi in cui la mobilità obbligatoria possa avvenire tra amministrazioni diverse anche senza un preventivo accordo tra loro, la legge di conversione introduce una preventiva consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative. I dipendenti pubblici con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e i soggetti di cui all’articolo che godano dei congedi previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 possono essere oggetto della mobilità obbligatoria solo se prestano consenso espresso al trasferimento di sede. Per quanto concerne la mobilità volontaria, la legge di conversione stabilisce che i bandi con i quali le amministrazioni debbono avviare le procedure dovranno indicare anche i requisiti e le competenze professionali richieste, allo scopo di effettuare una più corretta selezione tra i dipendenti che si candidano ai trasferimenti.
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