Massima
La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e in particolare l’art. 2, paragrafo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della stessa, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale (nella specie prevista dall’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012), che vieta alle amministrazioni pubbliche di assegnare incarichi di studio e consulenza a persone collocate in quiescenza purché, da un lato, detta normativa persegua uno scopo legittimo di politica dell’occupazione e del mercato del lavoro e, dall’altro, i mezzi impiegati per conseguire tale obiettivo siano idonei e necessari. Spetta al giudice del rinvio verificare se ciò avvenga effettivamente nella fattispecie di cui al procedimento principale.
Fatto
Il 28 dicembre 2017, il Comune di Gesturi ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse al fine di assegnare un incarico di studio e consulenza per il centro di riciclaggio comunale. Per quanto concerne le condizioni di partecipazione, il suddetto avviso conteneva una clausola escludente del soggetto già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza.
Un aspirante concorrente impugna la suddetta clausola ritenendo che costituisca una discriminazione indiretta in base all’età e, di conseguenza, debba essere dichiarata illegittima, se non nulla.
La norma interna che vieta l’incarico (art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012), oltre a violare la direttiva 2000/78, sarebbe in contrasto con l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali….
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