Pubblica Amministrazione: incarichi esterni (divieto di conferimento)

I giudici amministrativi si pronunciano su un caso riguardante la revoca di una procedura concorsuale chiarendo, per un verso, le condizioni di ammissibilità e l’ambito di applicazione del provvedimento di secondo grado e, per altro verso, la situazione giuridica del privato e le condizioni per domandare l’indennizzo

21 Aprile 2020
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Il giudice amministrativo di appello si pronuncia su un caso riguardante la revoca di una procedura concorsuale chiarendo, per un verso, le condizioni di ammissibilità e l’ambito di applicazione del provvedimento di secondo grado e, per altro verso, la situazione giuridica del privato e le condizioni per domandare l’indennizzo. Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. giurisdizionale, 1 aprile 2020, n. 230.

Massima

Il bando con cui si indice il pubblico concorso deve essere qualificato come atto amministrativo generale, che per quanto previsto dalla la legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990) non soggiace all’obbligo motivazionale di cui all’art. 3, comma II e alle garanzie partecipative di cui all’art. 13; alla stessa stregua deve classificarsi atto generale anche il contrarius actus con cui la pubblica amministrazione revoca il bando. Con ciò, l’amministrazione non è esonerata dal procedere alle valutazioni che presiedendo l’adozione di tali atti seguendo stringenti canoni di ragionevolezza e proporzionalità.

Fatto

Gli appellanti ricorrono davanti al Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia per l’impugnazione del TAR Sicilia che ha respinto il ricorso avverso la revoca di un bando di una procedura concorsuale. I ricorrenti, infatti, hanno partecipato alla selezione pubblica per l’assunzione di operatori del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali da avviare al lavoro secondo le procedure di cui all’art. 17 della legge regionale n. 56/1987.

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