Massima
Il bando con cui si indice il pubblico concorso deve essere qualificato come atto amministrativo generale, che per quanto previsto dalla la legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990) non soggiace all’obbligo motivazionale di cui all’art. 3, comma II e alle garanzie partecipative di cui all’art. 13; alla stessa stregua deve classificarsi atto generale anche il contrarius actus con cui la pubblica amministrazione revoca il bando. Con ciò, l’amministrazione non è esonerata dal procedere alle valutazioni che presiedendo l’adozione di tali atti seguendo stringenti canoni di ragionevolezza e proporzionalità.
Fatto
Gli appellanti ricorrono davanti al Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia per l’impugnazione del TAR Sicilia che ha respinto il ricorso avverso la revoca di un bando di una procedura concorsuale. I ricorrenti, infatti, hanno partecipato alla selezione pubblica per l’assunzione di operatori del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali da avviare al lavoro secondo le procedure di cui all’art. 17 della legge regionale n. 56/1987.
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