Massima
Nel pubblico impiego, nell’ambito del rapporto di lavoro dirigenziale, il potere di recesso del datore di lavoro è condizionato al parere obbligatorio del Comitato dei garanti soltanto nel caso in cui l’addebito contestato sia riconducibile alla responsabilità dirigenziale, e non quando si tratti di violazione integrante una mera responsabilità disciplinare. In quest’ultimo caso, infatti, la mancata formulazione del parere non incide sulla validità della sanzione.
Fatto
La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato tutte le domande proposte da un dirigente nei confronti dell’Azienda Policlinico Umberto I, ha dichiarato illegittimo il recesso dal rapporto dirigenziale a tempo determinato e ha condannato l’Azienda al pagamento delle retribuzioni che sarebbero maturate sino all’originaria scadenza dell’incarico, quantificate in complessivi Euro 164.300,00…
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento