Pubblico impiego: esigibilità del TFR

Nel pubblico impiego l’esigibilità del trattamento di fine rapporto è legata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro nel settore privato e dunque alla cessazione formale del rapporto di lavoro. Le valutazioni della Corte di Cassazione

17 Febbraio 2021
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In sede di appello veniva dichiarata l’inammissibilità dell’azione proposta dall’INPS, già INPDAP, contro la pronuncia con cui il giudice di primo grado aveva condannato l’Istituto a corrispondere a favore di un dipendente del Ministero il TFR da quest’ultimo maturato alla data delle sue dimissioni dal primo rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dello stesso ente. Contro la pronuncia l’INPS ricorre alla Corte di Cassazione. Sentenza del Corte di Cassazione (Sez. Lavoro), 5 gennaio 2021, n. 2828.

Massima

Nel pubblico impiego, l’esigibilità del trattamento di fine rapporto è legata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro nel settore privato e dunque alla cessazione formale del rapporto di lavoro. È quindi irrilevante l’eventuale continuità temporale, sotto un profilo meramente fattuale, tra più rapporti di lavoro.

Fatto

La Corte d’Appello di Palermo pronunciando sull’appello proposto dall’INPS, quale successore INPDAP, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Trapani ha dichiarato inammissibile l’appello. Il Tribunale aveva condannato l’INPS a corrispondere a favore della lavoratrice, dipendente del Ministero della giustizia, il trattamento di fine rapporto maturato nel periodo dal 2 novembre 2000 al 28 dicembre 2008, in cui aveva lavorato, quale LSU con contratto a tempo determinato presso la suddetta amministrazione, con gli interessi legali dal 28 settembre 2009 al saldo.

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