Massima
Nel pubblico impiego, l’esigibilità del trattamento di fine rapporto è legata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro nel settore privato e dunque alla cessazione formale del rapporto di lavoro. È quindi irrilevante l’eventuale continuità temporale, sotto un profilo meramente fattuale, tra più rapporti di lavoro.
Fatto
La Corte d’Appello di Palermo pronunciando sull’appello proposto dall’INPS, quale successore INPDAP, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Trapani ha dichiarato inammissibile l’appello. Il Tribunale aveva condannato l’INPS a corrispondere a favore della lavoratrice, dipendente del Ministero della giustizia, il trattamento di fine rapporto maturato nel periodo dal 2 novembre 2000 al 28 dicembre 2008, in cui aveva lavorato, quale LSU con contratto a tempo determinato presso la suddetta amministrazione, con gli interessi legali dal 28 settembre 2009 al saldo.
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