Pubblico impiego: illegittimo il decreto ministeriale recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali

Le conclusioni cui è giunto il TAR Lazio in relazione alla disciplina del decreto ministeriale del 17 ottobre 2017, n. 206 concernente il Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità

13 Novembre 2023
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Deve ritenersi illegittimo il decreto ministeriale del 17 ottobre 2017, n. 206, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, concernente il “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, in quanto con lo stesso non è stata assicurata l’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato, alla quale il decreto era chiamato in base alle previsioni di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 75/2017, relativamente alle fasce orarie di reperibilità, che sono rimaste profondamente differenziate, in modo decisamente più penalizzante per i dipendenti pubblici. La mancata armonizzazione ha altresì determinato una disparità di trattamento tra settore pubblico e settore privato del tutto ingiustificata, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell’art. 3 Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza.
Sono queste le conclusioni cui è giunto il TAR del Lazio (Sez. IV-ter), con sentenza del 3 novembre 2023, n. 16305.

Il quadro normativo

L’art. 18 del citato d.lgs. n. 75/2017 ha novellato l’art. 55-septies del d.lgs. n. 165/2001, introducendo il comma 2-bis, concernente la competenza dei controlli in capo all’INPS, con la previsione di apposite convenzioni per disciplinare il rapporto tra detto Ente e i medici di medicina fiscale, e modificando il comma 5-bis nel seguente modo: “Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l’accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all’Inps”.
Il decreto ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017 è stato adottato dal ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, proprio per dare attuazione al disposto di cui al citato art. 55-septies, comma 5 bis, del d.lgs. n. 165/2001, come novellato dall’art. 18 del d.lgs. n. 75/2017. Ed in effetti il decreto de quo è così intitolato: “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.
L’art. 3 del decreto ministeriale del 17 ottobre 2017, n. 206, con riferimento al solo settore pubblico, indica le seguenti fasce orarie di reperibilità: 9-13 e 15-18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi, mentre per il settore privato le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale, anch’esse non modificate, sono completamente diverse: 10-12 e 17-19.

Le conclusioni del TAR Lazio

Dalla ricostruzione del quadro normativo, secondo il giudice amministrativo, “è evidente che non è stata assicurata l’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato, alla quale il decreto era chiamato, relativamente alle fasce orarie di reperibilità, che sono rimaste profondamente differenziate, in modo decisamente più penalizzante per i dipendenti pubblici”. La mancata armonizzazione ha altresì determinato una disparità di trattamento tra settore pubblico e settore privato, a parere del Collegio, del tutto ingiustificata, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell’art. 3 Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza. Inoltre, “Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere: la stessa motivazione addotta dall’Amministrazione nell’interlocuzione con il Consiglio di Stato (il mancato allineamento delle fasce di reperibilità per il settore pubblico a quelle del privato è dovuto ad una minore incisività della disciplina dei controlli) è una dimostrazione del fatto che si parte dall’idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati. Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall’art. 32”.
Stante l’effetto conformativo riconosciuto alla sentenza, nell’adozione del nuovo decreto non potrà non tenersi conto di quanto affermato nel provvedimento in commento.

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