Gli incarichi sottoposti alla normativa restrittiva, innanzitutto, sono solo quelli affidati occasionalmente per lo svolgimento di attività non compresa nei compiti e doveri di ufficio. Deve trattarsi di incarichi retribuiti e tale non può considerarsi quello per il quale è previsto soltanto il rimborso delle spese documentate.
Ancorché per essi possa essere previsto un compenso, sono esclusi alcuni incarichi tassativamente indicati, quali, fra gli altri: la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; la partecipazione a convegni e seminari; gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; l’attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
Questi incarichi non sono soggetti al regime autorizzatorio ma di mera comunicazione all’amministrazione di appartenenza: la comunicazione deve ritenersi sempre opportuna, in relazione al principio di trasparenza.
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