Pubblico impiego, incarichi esterni e regime autorizzatorio

Il regime di esclusività che caratterizza il lavoro a tempo pieno alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, anche se è molto rigoroso, non è assoluto: il focus dell’esperto

2 Agosto 2019
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Il regime di esclusività che caratterizza il lavoro a tempo pieno alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, anche se è molto rigoroso, non è assoluto: la normativa di riferimento, rappresentata dall’art. 53, commi 7 e ss., del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo risultante dalle numerose modifiche intervenute, definisce i margini di temperamento del divieto di assumere incarichi esterni.
Gli incarichi sottoposti alla normativa restrittiva, innanzitutto, sono solo quelli affidati occasionalmente per lo svolgimento di attività non compresa nei compiti e doveri di ufficio. Deve trattarsi di incarichi retribuiti e tale non può considerarsi quello per il quale è previsto soltanto il rimborso delle spese documentate.
Ancorché per essi possa essere previsto un compenso, sono esclusi alcuni incarichi tassativamente indicati, quali, fra gli altri: la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; la partecipazione a convegni e seminari; gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; l’attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
Questi incarichi non sono soggetti al regime autorizzatorio ma di mera comunicazione all’amministrazione di appartenenza: la comunicazione deve ritenersi sempre opportuna, in relazione al principio di trasparenza.

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