Pubblico impiego: licenziamento senza preavviso

In tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, spetta unicamente al giudice del merito accertare se i fatti addebitati al lavoratore rivestano il carattere di negazione degli elementi fondamentali del rapporto ed in specie di quello fiduciario e siano tali da meritare il recesso con preavviso. Le valutazioni della Cassazione

3 Marzo 2021
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Viene licenziata una lavoratrice per violazione dei doveri propri del dipendente pubblico in quanto la condotta posta in essere era da ritenere di gravità tale da giustificare il recesso con preavviso; in particolare, la donna aveva fatto accessi al protocollo informatico dell’ufficio non giustificati da ragioni d’ufficio, in quanto finalizzati a conoscere atti che non rientravano in quelli di competenza del settore di assegnazione della stessa. Sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Lavoro), 15 febbraio 2021, n. 3819.

Massima

In tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, spetta unicamente al giudice del merito accertare se i fatti addebitati al lavoratore rivestano il carattere di negazione degli elementi fondamentali del rapporto ed in specie di quello fiduciario e siano tali da meritare il recesso con preavviso.

Fatto

La Corte di Appello di Cagliari in riforma della sentenza del Tribunale di Oristano ha dichiarato legittimo il licenziamento di una lavoratrice, intimatole con preavviso dal Comune di Zerfaliu, che aveva contestato alla lavoratrice di avere effettuato, dal 1° gennaio al 14 maggio 2014, 2138 accessi al protocollo informatico dell’ufficio non giustificati da ragioni d’ufficio, in quanto finalizzati a conoscere atti che non rientravano in quelli di competenza del settore di assegnazione della lavoratrice.
La corte territoriale ha ritenuto provato l’accesso abusivo ad opera della dipendente al protocollo generale informatico del comune e, considerato altresì il rinvio a giudizio della lavoratrice per i medesimi fatti nonché i precedenti disciplinari specifici, ha ritenuto adeguata la sanzione del licenziamento, la cui proporzionalità era stata invece esclusa dal giudice di prime cure.

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