Pubblico impiego privatizzato: licenziamento disciplinare

Una pronuncia della Cassazione interviene in merito alla relazione tra il procedimento disciplinare e quello penale dopo la riforma Brunetta: per risolvere il problema è necessario pronunciarsi in merito alla relazione tra norme di legge e disposizioni della contrattazione collettiva

4 Febbraio 2020
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In una causa attinente il pubblico impiego privatizzato del comparto sanità, la sentenza interviene in merito alla relazione tra il procedimento disciplinare e quello penale dopo la riforma Brunetta; per risolvere il problema deve previamente pronunciarsi in merito alla relazione tra norme di legge e disposizioni della contrattazione collettiva. Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 2 gennaio 2020, n. 6.

Massima

In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, l’art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009, che ha previsto la regola generale dell’autonomia del processo penale e del procedimento disciplinare, costituisce, in forza dell’art. 55, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 165, norma imperativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 cod. civ., sicché non è derogabile ad opera della contrattazione collettiva.

Fatto

La corte d’Appello di Milano riformava la sentenza del Tribunale di Pavia e dichiarava la nullità del licenziamento disciplinare intimato dalla Fondazione Istituto NEurologico Nazionale Casimiro Mondino-IRCCS ad una dipendente; oltre a ciò, condannava la Fondazione alla reintegrazione della lavoratrice nelle mansioni ed al risarcimento del danno…

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