Pubblico impiego: tutela della maternità e della paternità

L’applicazione del beneficio dell’assegnazione temporanea ad altra sede di servizio per necessità di assistenza ai figli minori di tre anni di età richiede una serie di requisiti sui cui si è pronunciato il Consiglio di Stato al fine di compiere i necessari chiarimenti

20 Gennaio 2021
Modifica zoom
100%
L’applicazione del beneficio dell’assegnazione temporanea ad altra sede di servizio per necessità di assistenza ai figli minori di tre anni di età richiede una serie di requisiti sui cui si pronuncia il Consiglio di Stato al fine di compiere i necessari chiarimenti. Sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV), 5 gennaio 2021, n. 140.

Massima

L’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 per accordare l’assegnazione provvisoria ad altra sede richiede alla lettera due requisiti, ovvero la “sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva” e il “previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”.

Fatto

L’appellante è un viceprefetto aggiunto dipendente del Ministero dell’interno che il giorno 9 settembre 2015 è diventato padre di una bambina, e per questa ragione il successivo giorno 22 settembre 2015 ha presentato istanza per fruire del beneficio di cui all’art. 42 bis comma 1 del d.lgs. n. 151/2001 e quindi per essere assegnato temporaneamente ad altra Prefettura, più vicina al luogo ove risiede la famiglia e lavora la madre della piccola.
L’Amministrazione ha respinto l’istanza, evidenziando che la Prefettura di origine ha una scopertura di organico del 71% nel ruolo dei viceprefetti, che sono 2 su 7 in organico.
Il diniego è stato impugnato davanti al TAR che ha respinto il ricorso.
Contro questa sentenza è stato presentato ricorso al Consiglio di Stato.

>> CONSULTA L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento