Massima
L’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 per accordare l’assegnazione provvisoria ad altra sede richiede alla lettera due requisiti, ovvero la “sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva” e il “previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione”.
Fatto
L’appellante è un viceprefetto aggiunto dipendente del Ministero dell’interno che il giorno 9 settembre 2015 è diventato padre di una bambina, e per questa ragione il successivo giorno 22 settembre 2015 ha presentato istanza per fruire del beneficio di cui all’art. 42 bis comma 1 del d.lgs. n. 151/2001 e quindi per essere assegnato temporaneamente ad altra Prefettura, più vicina al luogo ove risiede la famiglia e lavora la madre della piccola.
L’Amministrazione ha respinto l’istanza, evidenziando che la Prefettura di origine ha una scopertura di organico del 71% nel ruolo dei viceprefetti, che sono 2 su 7 in organico.
Il diniego è stato impugnato davanti al TAR che ha respinto il ricorso.
Contro questa sentenza è stato presentato ricorso al Consiglio di Stato.
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