Pugno duro sugli illeciti anti-p.a.

CORRUZIONE/ Via libera con fiducia dal Senato al disegno di legge che ora va alla Camera. Arriva un codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Marcello Serra 18 Ottobre 2012
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Via libera con fiducia nell’aula del Senato (228 sì, 33 no e due astenuti) al maxi-emendamento del governo al disegno di legge anticorruzione (2156-B), che inasprisce le pene per illeciti a danno della pubblica amministrazione, predispone un codice di comportamento per i dipendenti e contiene una delega per l’incandidabilità dei condannati alle cariche elettive.
Il testo del ministro della giustizia Paola Severino che sarà, dichiara il premier Mario Monti, «un fattore di crescita per il paese», si compone di 84 commi e passa all’esame della Camera.
Di seguito e nella tabella le novità principali.Corruzione.
Giro di vite per corruzione in atti giudiziari (da tre-otto anni a quattro-dieci, per quella aggravata la pena minima sale da quattro a cinque), corruzione propria (da quattro a otto anni, non più due-cinque), peculato (la pena minima cresce da tre a quattro anni) e abuso d’ufficio (da sei mesi-tre anni aumenta da uno a quattro anni).Concussione.
Modifiche al codice penale (art.
317) con un innalzamento della pena («reclusione da 6 a 12 anni») per il pubblico ufficiale che, «abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità».
Traffico di influenze illecite e corruzione fra privati.
Il testo di Severino comprende anche le formulazioni sui reati di traffico di influenze e corruzione tra privati introdotti alla Camera: nel primo caso, si viene puniti sempre con la reclusione da uno a tre anni, ma solo in relazione «al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, o all’omissione, o al ritardo di un atto».
Quanto alla corruzione fra privati, arriva la procedibilità a querela di parte, però con un’eccezione che consentirà interventi d’ufficio alla magistratura inquirente, nel caso in cui «dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni e servizi».
Incandidabilità.
Il governo s’impegna per adottare una norma sull’incandidabilità «alla carica di membro del Parlamento Ue, di deputato e senatore della Repubblica, alle elezioni regionali, provinciali comunali e circoscrizionali» dei condannati per reati contro la p.a. entro un anno, tuttavia il Guardasigilli promette di definire la delega in tempi brevi, «entro un mese».Giudici fuori ruolo.
Le toghe che vorranno assumere funzioni nell’apparato statale dovranno mettersi in «fuori ruolo» per tutta la durata dell’attività.
E il periodo non potrà superare i dieci anni consecutivi.
La versione governativa che sostituisce l’art.
18 del ddl, prevede la regola valga per «tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell’ufficio di gabinetto», affidati a «magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello stato»; e le mansioni in corso all’entrata in vigore della normativa «cessano di diritto se, nei 180 giorni successivi, non viene adottato il collocamento in fuori ruolo».
Il governo fisserà altri paletti: emanerà «entro 4 mesi» un dlgs per l’individuazione di ulteriori incarichi da non assegnare.
Sotto la lente d’ingrandimento del legislatore «situazioni di conflitto di interesse tra funzioni esercitate presso l’Amministrazione di appartenenza e quelle in ragione del ruolo ricoperto fuori ruolo».
Il limite dei dieci anni non si applicherà ai membri del governo, alle cariche elettive (Parlamento e Authority) e ai componenti delle Corti internazionali.Codice etico.
L’esecutivo stilerà un codice di condotta dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per «assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse» collettivo.Amministrazioni trasparenti.
Sui siti istituzionali degli enti dovranno comparire i bilanci e i conti consuntivi, oltre ai costi di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi.

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