La pronuncia della Corte d’Appello di Venezia, sezione lavoro, n. 462 depositata il 24 agosto 2011, affronta il problema della legittimità del provvedimento di licenziamento irrogato in danno del pubblico dipendente che, contestando un provvedimento di assegnazione ad altra sede di lavoro e ad altre mansioni, asseritamente dequalificanti, non vi ottemperi, rifiutando di rendere la prestazione lavorativa.
La questione sottende la più complessa tematica dell’applicazione, al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, della disciplina codicistica di cui all’art. 1460 del codice civile in base al quale “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (1565).
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