La recente sentenza della sezione lavoro della S.C. di Cassazione che si segnala oggi, verte in materia di legittimità del licenziamento disciplinare irrogato ad un dipendente comunale per irregolarità nella timbratura del cartellino, che l’ente aveva ritenuto di punire con la sanzione espulsiva ritenendola rientrare nell’ipotesi, di carattere residuale, di cui all’art. 25 comma 7 lettera i) del CCNL del 22 gennaio 2004 del comparto regioni ed Autonomie Locali.
A mente di tale previsione è ammesso il licenziamento con preavviso per “…violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro”.
La Corte d’Appello, su ricorso del dipendente licenziato che aveva visto rigettare la propria impugnativa da parte del Tribunale, ha riformato la pronuncia di prime cure dichiarando l’illegittimità del licenziamento assumendo che “...I fatti addebitati non erano riconducibili all’art. 25, comma 7, lett. i) del CCNL del 22.1.2004 per le Regioni e le Autonomie Locali e difettava il requisito di proporzionalità, perché detta disposizione consentiva il licenziamento nei casi di grave incapacità, anche dolosa nell’adempimento degli obblighi di servizio, di reiterati comportamenti ostativi all’attività ordinaria dell’Ente, di condanna passata in giudicato per delitto non attinente, in via diretta, al rapporto di lavoro”.
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