Nell’ipotesi di affidamento ad interim di funzioni dirigenziali diverse da quelle di titolarità del dirigente, qualora vi sia vacanza del posto in organico, è da escludersi la possibilità per lo stesso dirigente di usufruire di una maggiorazione della retribuzione di posizione già goduta, ovvero – e a fortiori – di una seconda indennità, laddove a remunerare siffatti incarichi aggiuntivi soccorre l’art. 27, comma 9, C.C.N.L. cit., secondo il quale “… le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno…”.
Quando i pagamenti degli incarichi dirigenziali ad “interim” possono essere fonte di danno erariale
Leggi anche
Incarichi di collaborazione e consulenza: la parola alla Corte dei Conti
La recente sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte ha sollevato…
21/01/25
Manager, firmato il rinnovo del contratto nei servizi pubblici
L’intesa 2025-2027 tra Federmanager e Confservizi riguarda 2mila dirigenti
28/11/24
Cambiano le carriere nella PA, dirigenti anche senza concorso
Ripensamento delle carriere nella PA con la possibilità di attribuire una quota di posti dirigenzial…
23/09/24
I vincoli del trattamento accessorio
Nella recente delibera n. 195 del 16 settembre 2024, la Corte dei Conti della Lombardia ha chiarito …
23/09/24
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento