Nell’ipotesi di affidamento ad interim di funzioni dirigenziali diverse da quelle di titolarità del dirigente, qualora vi sia vacanza del posto in organico, è da escludersi la possibilità per lo stesso dirigente di usufruire di una maggiorazione della retribuzione di posizione già goduta, ovvero – e a fortiori – di una seconda indennità, laddove a remunerare siffatti incarichi aggiuntivi soccorre l’art. 27, comma 9, C.C.N.L. cit., secondo il quale “… le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno…”.
Quando i pagamenti degli incarichi dirigenziali ad “interim” possono essere fonte di danno erariale
Leggi anche
Cambiano le carriere nella PA, dirigenti anche senza concorso
Ripensamento delle carriere nella PA con la possibilità di attribuire una quota di posti dirigenzial…
23/09/24
I vincoli del trattamento accessorio
Nella recente delibera n. 195 del 16 settembre 2024, la Corte dei Conti della Lombardia ha chiarito …
23/09/24
ANCI: divieti di incarichi ai dipendenti in pensione
L’ANCI conclude affermando che nella PA il personale in quiescenza può svolgere solo incarichi onero…
26/06/24
Incarichi vertice in Comuni e Città metropolitane a soggetti collocati in quiescenza
La nota ANCI relativa alla deliberazione della Corte dei conti (Sez. controllo per la Regione Lazio)…
21/06/24
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento